Attraverso il “gratuito patrocinio” lo Stato si farà carico delle spese del procedimento e dell’onorario dell’avvocato, senza ulteriori esborsi da parte dei soggetti non abbienti.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che l’interessato abbia un reddito annuo imponibile, secondo l’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.528,41 (aggiornato alla Gazzetta ufficiale 186 del 12 agosto 2015 – aggiornamento ogni due anni).
Condizioni
- Reddito pari o inferiore ad euro 11.528,41 (aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 186 del 12 agosto 2015). Tale limite è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.
- Procedimento/processo pendente presso il Tribunale di Napoli o di Napoli Nord.
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Documenti
- Certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza (da fare presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza).
- copia del tesserino del codice fiscale di tutti i conviventi risultanti dallo stato di famiglia (o tessera sanitaria se risulta il codice fiscale).
- copia di un documento di identità di tutti i conviventi risultanti dallo stato di famiglia (carta di identità, patente di guida, passaporto…).
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (CUD, …).
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Casi di esclusione
- Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale o per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
- Non può beneficiare del “gratuito patrocinio” chi è difeso da più di un avvocato.
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